Credito imposta per le società benefit – MISE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n.128 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 38-ter, con epigrafe “Promozione del sistema delle società benefit”;

VISTO il comma 1 del citato articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, che dispone, al fine di sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la concessione di un contributo “sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa”;

VISTO il comma 2 dello stesso articolo 38-ter, che dispone che “Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno 2021”;

VISTO il comma 2-bis del medesimo articolo 38-ter, che prevede che “Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L’importo massimo
utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente”;

VISTO, altresì, il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022 n. 10, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta in favore delle società benefit, demandando la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di agevolazione ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà ed i relativi controlli;

VISTO l’articolo 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTA la nomina del dottore Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “società benefit”: le imprese, di qualsiasi dimensione, di cui articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni;

b) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

c) “decreto ministeriale”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022 n. 10, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 38- ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazione e integrazioni, stabilisce le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta in favore delle società benefit;

d) “Regolamento de minimis”: il regolamento in materia di aiuti “de minimis” applicabile alla società benefit in funzione dell’attività da essa svolta in via prevalente, come risultante dal certificato
camerale della medesima società, tra i seguenti:

  • i. “Regolamento de minimis generale”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  • ii. “Regolamento de minimis agricoltura”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
  • iii. “Regolamento de minimis pesca”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Art. 2.

(Ambito e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 e dall’articolo 19 del decreto ministeriale, stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione, lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione, l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria delle istanze da parte del Ministero e riporta altresì l’elenco degli oneri informativi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 3.

(Termini e modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.

2. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale della società, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

3. Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

  • a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
    b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
    c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere a), c) e/o d), del decreto ministeriale, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza. Nel caso in cui le informazioni
presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3.

5. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

6. Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

  • a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis applicabile, come esplicitato all’articolo 4, commi 4 e 5;
    b) i termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
  • c) se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;
  • d) l’importo dell’agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;
  • e) i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili. Al riguardo, sono ammissibili le spese, di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale, sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31
    dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale e il relativo pagamento effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

7. In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare, ai fini dell’espletamento dei successivi controlli di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale:

  • a) documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit;
    b) titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico;
    c) copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati.

8. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente decreto (allegato n. 2) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Art. 3.

(Termini e modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.

2. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale della società, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

3. Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

  • a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
    b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
    c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere a), c) e/o d), del decreto ministeriale, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza. Nel caso in cui le informazioni
presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3

5. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

6. Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

  • a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de
    minimis applicabile, come esplicitato all’articolo 4, commi 4 e 5;
    b) i termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
    c) se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;
    d) l’importo dell’agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;
  • e) i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili. Al riguardo, sono ammissibili le spese, di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale, sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale e il relativo pagamento effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

7. In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare, ai fini dell’espletamento dei successivi controlli di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale:

  • a) documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit;
    b) titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico;
    c) copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati.

8. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente decreto (allegato n. 2) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno

10. L’istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a euro 16,00 (sedici/00),
opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

Art. 4.

(Intensità di aiuti de minimis)

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis generale, del Regolamento de minimis agricoltura e del Regolamento de minimis pesca. Ciascun soggetto può
beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, con le seguenti eccezioni per le quali i limiti di spesa sono:

  • a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro
    100.000,00;
    b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 25.000,00;
    c) nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, di euro 30.000,00.

2. I soggetti richiedenti rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all’attività svolta in via prevalente alla data di
presentazione dell’istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell’impresa istante.

3. I limiti di cui al comma 1, devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui
all’articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis di riferimento.

4. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dei predetti regolamenti, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
    b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
    amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
    c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
    contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
    d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale, in allegato (n. 3) al presente decreto è riportato l’elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

2. I soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

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